AGGIORNAMENTO CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione necessari per gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede aggiornamenti periodici specifici per ogni tipologia di corso.
Corso di formazione per lavoratori e preposti:
L’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 prevede aggiornamenti quinquennali di minimo sei ore (indipendentemente dal fatto che il settore di riferimento sia a rischio alto, basso o medio).
Corso di Formazione Addetto al Primo Soccorso:
La legge prevede una cadenza minima triennale per almeno la parte pratica, come recita l’articolo 3 del Decreto 388 del 15 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03.02.2004): “La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico […]” . In particolare:
- 6 ore di aggiornamento per i settori in classe “A”;
- 4 ore di aggiornamento per i settori in classe B/C.
Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro:
In base al nuovo Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 sono previste:
- 6 ore di aggiornamento quinquennali per settori a Rischio Basso;
- 10 ore di aggiornamento quinquennali per settori a Rischio Medio;
- 14 ore di aggiornamento quinquennali per settori a Rischio Alto.
Corso di Formazione Addetto Antincendio:
Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che regolamenta i percorsi formativi in materia di antincendio, non prevede un obbligo esplicito di aggiornamento periodico del corso per addetti antincendio. Tuttavia, il D. Lgs. 81/08, aggiornato al D. Lgs. 106/2009, recita, all’articolo 37 comma 9: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e , comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico […]”.
In attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Quindi, in attesa di nuove disposizioni, rimane a discrezione del Datore di Lavoro individuare ogni quanto effettuare i corsi di aggiornamento. Si consiglia ogni 3 anni come per il Primo Soccorso, massimo ogni 5 anni per i settori a rischio basso.
Corso di Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Il D. Lgs. 81/08, aggiornato al D. Lgs. 106/2009, all’articolo 37 par. 11 comma h recita: “[…] La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”.